L’istituzione delle Corti d’Assise Straordinarie – poi CAS, si colloca nel complesso quadro politico-istituzionale che va dalla fine della dittatura alle settimane successive al 25 aprile. Da un punto di vista normativo, il testo vuole imprimere maggiore incisività al processo di epurazione e alla punizione dei crimini fascisti, avviati l’anno precedente con la promulgazione del d.lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159 Sanzioni contro il fascismo .
Poche ore prima della Liberazione, il governo provvisorio presieduto da Ivanoe Bonomi promulga il d.l.lgt. del 22 aprile 1945 n. 142 Istituzione di Corti straordinarie di Assise per reati di collaborazione con i tedeschi .
Le CAS sono deputate a giudicare gli imputati accusati di collaborazionismo, reato esplicitato dall’art. 5 del d.lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159 Sanzioni contro il fascismo, cioè chiunque abbia, dopo l’8 settembre 1943, commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza, corrispondenza, collaborazione col tedesco invasore. L’art. 1 del testo istitutivo delle CAS, co. 1-5, elenca i capi d’imputazione connessi al reato di collaborazionismo, uno dei fenomeni più caratterizzanti dell’occupazione nazifascista. Sono considerati imputabili ministri e alte cariche della RSI e del PFN, membri del TSDS, capi di provincia ed equivalenti, direttori di giornali politici, ufficiali con funzioni politico-militari. Il collaborazionismo è un reato di genere plurale, che comprende tutte le forme di aiuto e sostegno prestate al nemico invasore, dall’aver rivestito funzioni dirigenziali all’interno della RSI, alla partecipazione alle attività delle formazioni militari, alle forme di sostegno prestate dai civili . Le CAS hanno sede in ogni capoluogo di provincia.
Il collegio giudicante è formato da una giuria popolare di quattro membri, presieduta da un giudice, con funzioni di presidente, nominato dal primo presidente della Corte d’appello competente, tra magistrati di grado non inferiore a quello di Consigliere di Corte d’appello. I membri della giuria popolare sono estratti da un elenco, redatto dai CLN locali, di almeno cento nominativi di cittadini maggiorenni, di "illibata condotta morale e politica". I nominativi validi per la compilazione dell’elenco sono indicati dai ricostituiti partiti politici. Comprendono cittadini di diversa estrazione: figure già impegnate durante l’età liberale, esponenti della borghesia, notai, avvocati, commercialisti, medici, protagonisti della Resistenza, studenti, operai. La composizione della corte riflette l’intento del legislatore di promuovere l’esercizio di una giustizia sostanziale e immediata, in risposta soprattutto al desiderio di giustizia diffuso tra larghi strati della popolazione e tra coloro che avevano partecipato attivamente al processo di liberazione.
Le CAS avviano i lavori nel difficilissimo contesto politico-istituzionale della "lunga liberazione", quando ancora risuonano gli ultimi fuochi della guerra e della ritirata delle formazioni nazifasciste ed è vivissimo il desiderio di rivalsa e di vendetta dei civili, contro tutti coloro che, a vario titolo, avevano sostenuto il sistema di occupazione. Inoltre, agiscono nel contesto dei territori occupati fino al 25 aprile, dove la guerra si è manifestata più violentemente, anche nella sua forma civile, e dove la repressione dell’antifascismo e della Resistenza è stata più massiccia e profonda . Le CAS svolgono quindi due ruoli fondamentali, in attesa che il nuovo assetto istituzionale dello stato venga ridefinito. Innanzitutto riconducono l’esercizio della giustizia entro confini codificati e definiti da un impianto normativo che progressivamente le adatterà al contesto, in continua evoluzione, dei due anni a venire. Inoltre contribuiscono decisamente ad arginare la giustizia insurrezionale e privata che si manifesta violentemente nelle settimane successive alla Liberazione .
Le corti opereranno per quasi due anni, fino al 31 dicembre 1947, periodo nel quale si registrano anche interventi normativi che influiranno sulla loro struttura e modificheranno alcuni aspetti della procedura penale.
La chiusura delle CAS è disposta con il d.l.c.p.s. del 26 giugno 1947 n. 529 Cessazione del funzionamento delle corti speciali delle corti d’assise. Il testo stabilisce la sospensione dei processi entro il 31 dicembre 1947.
Le CAS avviano una stagione giudiziaria peculiare che si caratterizza per alcuni tratti distintivi. Innanzitutto il legislatore configura le CAS come uffici giudiziari speciali e transitori. L’azione delle corti si esplica in tre fasi principali: investigativa, istruttoria e dibattimentale. L’apertura delle corti è preceduta da un’intensa attività inquirente: le indagini sono svolte presso l’Ufficio del Pubblico Ministero istituito presso le CAS, in collaborazione con il centro investigativo della Questura. Qui confluiscono le denunce avviate dai CLN locali, dai referenti delle formazioni partigiane, da cittadini coinvolti in eventi riconducibili alle imputazioni per collaborazionismo. Le denunce vengono trasmesse all’ufficio del Pubblico Ministero che formula l’istruttoria e, se non decide per l’archiviazione, compila il decreto di citazione e avvia la fase dibattimentale. I dibattimenti si tengono presso il tribunale cittadino in tempi brevissimi. I primi processi si chiudono nell’arco di poche ore o giorni e la sentenza è promulgata contestualmente all’ultimo dibattimento. A volte, nello stesso giorno, vengono avviati più processi. La stampa locale dedica diverse colonne alle attività delle corti e riferisce dell’ampia partecipazione popolare.
Il ricorso per il giudizio espresso in sentenza può essere presentato presso la Suprema Corte di Cassazione.
L’attività delle corti conosce una consistente riduzione e una modifica sostanziale della procedura, a seguito del decreto presidenziale del 22 giugno 1946 n. 4 “Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari”, noto come "amnistia Togliatti". Il testo del decreto, redatto dal guardasigilli Palmiro Togliatti, estende l’amnistia anche ai reati per collaborazionismo, determinando la fine anticipata dei procedimenti, al termine della fase istruttoria o prima del giudizio in appello.
L’esperienza delle CAS volge al termine il 31 dicembre 1947, poche ore prima dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica.
Fonti normative
d.lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159 Sanzioni contro il fascismo
d.lgs. lgt. 22 aprile 1945, n. 142 Istituzioni delle Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi
d.lgs.lgt. 2 agosto 1945, n. 466 Modificazioni al d.lgs.lgt. 22 aprile 1945, n. 142 sulla istituzione di corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi
d.lgs.lgt. 12 aprile 1946, n. 201 Testo unico delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione delle attività fasciste
d.lgs. lgt. 31 maggio 1946, n. 560 - Riforma dell’ordinamento della Corte di assise
decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4 Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari (nota come amnistia Togliatti)
d.l.c.p.s. 18 marzo 1947, n. 140 Proroga dei termini di funzionamento delle Sezioni speciali delle corti di assise
d.l.c.p.s. 26 giugno 1947, n. 529 Cessazione del funzionamento delle corti speciali delle corti di assise